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22-02-2010

D. Lgls 11 febbraio 2010 n. 18, G.U.R.I. n. 41 del 19.2.10 – Nota n° 24265 del 19 febbraio 2010: Attuazione delle Direttive CE

CE 2008/8 e 2008/117. Elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti - Modelli INTRA.

Vi informiamo che l’Agenzia delle Dogane con propria nota del 19 febbraio u.s. ha fornito indicazioni in merito al recepimento delle Direttive CE 2008/8 e 2008/117 che hanno modificato la Direttiva CE 2006/112, relativa al sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto, con effetto dal 1° gennaio 2010.
Il Decreto Legislativo 11 febbraio 2010 n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 41 del 19 febbraio 2010, infatti a recepito le citate Direttive modificando, tra l’altro, le disposizioni in materia di elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (Modelli INTRA) il cui Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, recante le modalità ed i termini per la loro presentazione, è in corso di pubblicazione.

I nuovi Modelli si distinguono in :

Modello INTRA 1, riferito all’elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di beni e dei servizi resi;

Modello INTRA 2, riferito all’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi ricevuti.
Essi si compongono di un frontespizio e di quattro sezioni (da bis a quinquies).
Il frontespizio del Modello contiene i dati generali e riassuntivi dell’elenco stesso; la sezione bis riepiloga le cessioni registrate (Mod. INTRA1bis) ovvero gli acquisti registrati (Mod.INTRA2bis) nel periodo di riferimento e la sezione ter riporta le rettifiche relative a periodi precedenti.
Ai nuovi Modelli INTRA sono state aggiunte due sezioni per riepilogare i servizi resi/ricevuti nel periodo di riferimento (sez. quater) o per comunicare eventuali rettifiche (sez. quinquies).

L’Agenzia per gli aspetti di competenza, segnala le novità di maggiore interesse che vengono introdotte dai suddetti provvedimenti in corso di pubblicazione:

- obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi periodici anche per le prestazioni di servizio intracomunitarie rese o ricevute da un soggetto IVA nazionale;
- obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie con periodicità trimestrale (per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro) e con periodicità mensile (per i soggetti che non si trovano nelle condizioni predette);

- obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie agli uffici doganali esclusivamente per via telematica entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.
Tuttavia, fino al 30 aprile 2010, essi possono essere presentati anche in formato elettronico (secondo le specifiche di cui all’All. XIII citato in premessa) agli uffici doganali territorialmente competenti ma entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento.
In tal caso è altresì necessario presentare gli stampati INTRA-1 e/o INTRA-2 (frontespizi) debitamente compilati e sottoscritti dal soggetto obbligato o dal soggetto delegato. I frontespizi possono essere redatti anche su carta bianca non specificamente predisposta, purché il contenuto degli elenchi sia sostanzialmente identico a quello dei Modelli INTRA da utilizzare per la trasmissione telematica. In ogni caso, dunque, non sarà più possibile la presentazione cartacea dei Modelli INTRA;
- in fase di prima applicazione, la presentazione per via telematica agli uffici doganali avviene attraverso l’utilizzo del Servizio Telematico Doganale ma, con successivo provvedimento, sarà comunicata la data a partire dalla quale sarà consentito utilizzare anche i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle Dogane, facendo riserva di fornire maggiori istruzioni sull’argomento, per completezza di esposizione, nella citata nota aggiunge che onde superare le obiettive difficoltà in cui ragionevolmente possono versare i soggetti IVA tenuti alla presentazione dei Modelli INTRA in questione, con circolare n. 5 del 17 febbraio scorso, l’Agenzia delle Entrate ha fornito delle prime indicazioni in materia.

Più precisamente è stato chiarito che, in virtù dei principi recati dallo Statuto del contribuente, per gli eventuali errori di compilazione dei Modelli INTRA, in sede di controllo, non verranno applicate sanzioni, a condizione che i soggetti tenuti alla presentazione degli stessi provvedano ad inviare, entro il 20 luglio 2010, elenchi riepilogativi integrativi secondo le modalità definite dalla normativa in corso di emanazione. Inoltre, al fine di garantire uniformità di comportamento da parte di tutti gli Uffici doganali, l’Agenzia delle Dogane ha fornito le seguenti istruzioni per il trattamento dei Modelli INTRA eventualmente già fatti pervenire, al n19 febbraio u.s. , dai soggetti obbligati.

Nell’ipotesi in cui gli elenchi riepilogativi siano stati presentati in formato cartaceo o spediti per posta a mezzo raccomandata (ai fini della data farà fede il timbro postale) prima della pubblicazione del suddetto Decreto Legislativo di recepimento delle Direttive comunitarie, non vigendo ancora l’obbligo di presentazione dei Modelli INTRA in via telematica o in formato elettronico, l’Ufficio doganale ricevente provvederà direttamente alla loro acquisizione nel sistema AIDA.
Dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia e fino al 30 aprile 2010, invece, i Modelli INTRA eventualmente presentati agli Uffici doganali secondo modalità non conformi alle previsioni di legge, dovranno essere gestiti come segue:

- per quelli redatti in forma cartacea e spediti per posta (con raccomandata), il soggetto obbligato deve essere invitato (a mezzo raccomandata) ad inviarli per via telematica o in formato elettronico, predisposto utilizzando intra web, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento dell’avviso, precisando che non sarà più accettato per il futuro l’invio dell’elenco riepilogativo a mezzo posta;

- per quelli presentati su supporto magnetico e spediti per posta (con raccomandata), l’Ufficio doganale ricevente provvederà direttamente alla loro acquisizione nel sistema AIDA, comunicando al soggetto obbligato che non sarà più accettato per il futuro l’invio dell’elenco riepilogativo a mezzo posta.

In allegato trovate, il testo del Decreto Legislativo 11 febbraio 2010 n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 41 del 19 febbraio 2010 e della nota dell’Agenzia delle Dogane, n° 24265 del 19 febbraio 2010.

Fonte: Confindustria

Cordiali saluti.
La Segreteria



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