25.2.2011 111/11/dp Vi inoltriamo in allegato la Determinazione Prot. N. 158326/RU del 14 dicembre u.s. dell'Agenzia delle Dogane Centrali ed i relativi allegati.
Trovate inoltre seguenti ordini di servizio: nota dell'Agenzia delle Dogane di Genova del 21.2.2011 e di La Spezia del 7.1.2011, il cui oggetto è: "Procedimenti amministrativi e modalità operative della procedura semplificata di dichiarazione incompleta, di dichiarazione semplificata, di domiciliazione e di speditore/destinatario autorizzato per il regime del transito comunitario/comune –Presentazione delle istanze di adeguamento delle autorizzazioni in essere". La Determinazione del Dott. Giuseppe Peleggi di fatto stabilisce nel 21 marzo p.v. la data entro la quale presentare le istanze di adeguamento alla procedura di dichiarazione semplificata, che corrisponde in pratica all'autorizzazione a poter imbarcare merci con il memorandum. T
ale Determinazione infatti cita "ravvisata l’opportunità di aggiornare la disciplina nazionale relativa alle citate autorizzazioni semplificate, armonizzandola alle nuove disposizioni comunitarie in materia, anche ridefinendo i criteri per l’individuazione delle autorità competenti all’adozione dei provvedimenti autorizzativi". Al fine di ottenere tali nuove autorizzazzoni, una volta compilati gli allegati B e B1 (di cui trovate copia allegata) vanno presentati, insieme agli altri documenti richiesti (come nel caso della Dogana di Genova - vedi allegato NUOVE ISTANZE SEMPLIFICATE), a nome del soggetto che intende agire come dichiarante, sottoscritte dallo stesso o da un suo rappresentante, all’organo competente per il rilascio dell’autorizzazione che viene individuato per le procedure della dichiarazione semplificata e della domiciliazione nell’Ufficio delle Dogane, mentre per i Centri di Assistenza Doganale nella Direzione Regionale dell’Agenzia. Cordialmente, Dott. Davide Pronzato
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 217.43 KB |
![]() | 29.49 KB |
![]() | 43.24 KB |