Codice Doganale dell’Unione - Decreto Legislativo 26 settembre 2024, n. 141

242/24/dp
6 novembre 2024

Oggetto: Codice Doganale dell’Unione - Decreto Legislativo 26 settembre 2024, n. 141 

 

Vi informiamo che il 4 ottobre 2024 sono entrate in vigore le Disposizioni Nazionali Complementari al Codice Doganale dell’Unione, introdotte dal Decreto Legislativo 26 settembre 2024, n. 141, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 232 del 3 ottobre 2024.

Il Decreto Legislativo 141/2024 ha dato attuazione alla Legge Delega n. 111 del 9 agosto 2023 (Delega al Governo per la riforma fiscale) con la quale il Governo è stato delegato ad emanare, anche in materia doganale, uno o più decreti legislativi.

Il testo abroga e sostituisce il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale (TULD), approvato con il DPR 23 gennaio 1973, n. 43 e numerose altre leggi speciali, come il Regio Decreto n. 65/1896 e il Decreto Legislativo 8 novembre 1990, n. 374, non più attuali, riorganizzando il quadro di riferimento al fine di adeguare la normativa nazionale a quella europea.

Le Disposizioni Nazionali Complementari al Codice Doganale Unionale, d’ora in avanti DNC, sono strutturate in 7 capitoli, per un totale di 122 articoli rispetto agli oltre 350 previsti dal TULD.

 

Tra le principali novità introdotte si segnalano in particolare le disposizioni in materia di rapporto doganale, con il chiarimento dell’inclusione dell’IVA all’importazione tra i diritti di confine; rappresentanza doganale; riordino e semplificazione del quadro normativo sanzionatorio con una diversa razionalizzazione delle sanzioni penali per il contrabbando e di quelle amministrative; potenziamento dello sportello unico doganale e dei controlli (SUDOCO); esportazioni temporanee.

A seguito della pubblicazione del Decreto Legislativo 141/2024, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha emanato la Circolare 20/2024, che trovate in allegato, che fornisce i primi chiarimenti sulle novità introdotte.

 

Innanzitutto per quanto riguarda la dichiarazione infedele, l’ADM ha evidenziato che la violazione si verifica, oltre che in presenza di indicazione scorretta degli elementi tradizionali dell’accertamento, anche in caso di errata liquidazione dei diritti (ad esempio, mediante l’indicazione di un’aliquota non conforme del dazio doganale o dell’IVA).

Il riferimento ai “diritti di confine dovuti” è relativo ai diritti che, a seguito del controllo la parte è tenuta a corrispondere in più, a qualsiasi titolo, rispetto a quelli dichiarati. 

 

L’ADM analizza poi la problematica relativa alla difficoltà applicativa delle sanzioni in presenza di dichiarazioni doganali composte da più articoli, chiarendo che è necessario verificare se il valore complessivo dei diritti di confine dovuti a seguito dell’accertamento superi o meno il valore complessivo dei diritti dichiarati e liquidati dalla parte, considerando tutti gli articoli che hanno subito una variazione.

In caso di riscontro negativo, ovvero quando i diritti complessivamente dovuti siano pari o inferiori a quelli dichiarati, si applica la sanzione amministrativa ex articolo 96, comma 4 DNC.

In caso di riscontro positivo, ai fini del calcolo dei diritti di confine dovuti, si deve far riferimento ai saldi di ciascun diritto di confine, distintamente considerati, considerando tutti gli articoli che hanno subito una variazione a seguito del controllo.

Nel rispetto del principio di proporzionalità, qualora dal calcolo dei diritti di confine distintamente considerati si determinino saldi sia positivi che negativi, ai fini del calcolo dei diritti dovuti, i saldi negativi devono essere sottratti ai saldi positivi.

Inoltre, è stato chiarito che qualora in fase di accertamento l’Ufficio determini, per uno specifico articolo, la presenza di una o più porzioni di merce differente (con la conseguente previsione di articoli diversi), la violazione deve essere riferita unicamente all’articolo dichiarato.

Le eventuali differenze complessive di diritti dovuti in più rispetto a quelli dichiarati, conseguenti ad esempio ad una diversa classificazione, costituiscono la misura su cui calcolare la sanzione per la violazione afferente l’articolo dichiarato.

Per i reati di contrabbando, per i quali nessuno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è superiore a euro 50.000 e non ricorrono altre aggravanti, l’autore può accedere all’istituto previsto dall’articolo 112 delle disposizioni complementari che prevede la possibilità per l’autore della violazione, di estinguere i reati di contrabbando punibili con la sola multa.

 

La facoltà della parte di ricorrere all’istituto in parola non prevede un termine di decadenza e quindi è possibile accedervi anche in pendenza di procedimento penale.
 

Allegato Dimensione
ADM Circolare 20_2024.pdf 589.71 KB
ALLEGATO - Circolare 20 D - Disposizioni complementari CDU - DLVO 141-2024_0.pdf 329.47 KB