Nota della Direzione territoriale dell’ADM della Liguria - Utilizzo voce 9930 9931 nel transito - Classificazione tariffaria dotazioni e provviste di bordo

7.2.2025

12/25/dp

Oggetto: Nota della Direzione territoriale dell’ADM della Liguria - Utilizzo voce 9930 9931 nel transito - Classificazione tariffaria dotazioni e provviste di bordo

Vi trasmettiamo in allegato, la nota a prot. n.202500203-003765/R del 3 febbraio u.s. della Direzione Territoriale Liguria – Ufficio delle Dogane di Genova 1 - Sezione Tributi e Urp - Reparto Garanzie, firmata dal Direttore, dott.sa Giulia Durant.

La Direzione Territoriale Liguria ha rilevato l'uso improprio dei codici semplificati del capitolo 99 della tariffa doganale da parte di alcuni operatori economici per classificare provviste e dotazioni di bordo destinate a navi e aeromobili.

A seguito dell’introduzione del nuovo tracciato D1 (NTCS fase 5), la circolare 16/2024 impone l’obbligo di inserire un codice merceologico a 6 cifre nelle dichiarazioni di transito.

Tuttavia, le sotto voci 9930 e 9931 possono essere utilizzate solo per esportazioni verso navi e aeromobili appartenenti a un altro Stato membro o a un paese terzo, come stabilito dal Regolamento (UE) 1197/2020.

Di conseguenza, non è consentito il raggruppamento delle merci sotto le voci 9930 e 9931 nelle dichiarazioni di transito. Il mancato rispetto di queste disposizioni può comportare sanzioni ai sensi del D.Lgs. 141/2024 e, nei casi più gravi, la sospensione delle autorizzazioni per il transito.

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ADM. Nota GE1. Utilizzo voce 9930 9931 nel transito.pdf 202.97 KB