D. Lgs. 12 giugno 2025, N. 81 – Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie – Modifiche al D. Lgs. 26 settembre 2024, N.141
D. Lgs. 12 giugno 2025, N. 81 – Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie – Modifiche al D. Lgs. 26 settembre 2024, N.141, recante "Disposizioni nazionali complementari al Codice Doganale dell’unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi"
in allegato la circolare n. 14/2025 del 17.6.2025 della Direzione dell’ADM di cui all’oggetto e lo "Schema correttivo", attualmente all’esame delle Commissioni parlamentari, interviene in maniera significativa sull’assetto previgente: in particolare modifica l’impianto delle sanzioni e potenzia gli istituti deflattivi ispirati alla logica della “compliance” collaborativa.
Di seguito la bozza attualmente in discussione.
Riforma sanzioni doganali 2024 (D.lgs. 141/2024)
Obiettivi principali:
proporzionalità tra violazione e sanzione, semplificazione del sistema sanzionatorio, incentivi alla “compliance” collaborativa.
Nuove soglie penali (art. 88)
Tipologia di tributo Fascia intermedi Soglia aggravante Sanzione
dazi doganali da 50.000 a 100.000 euro oltre 100.000 euro multa e reclusione fino a 3 anni
IVA, accise e tributi minori da 200.000 a 500.000 euro oltre 500.000 euro. multa e reclusione fino a 3 anni
Le nuove soglie distinguono chiaramente tra dazi (risorsa UE) e tributi interni, secondo una logica di selettività e proporzionalità.
Sanzioni amministrative attuali (art. 96)
Tipologia di tributo Soglia per applicazione amministrativa
dazi doganali fino a 10.000 euro
IVA, accise e tributi minori fino a 100.000 euro
La sanzione è compresa tra il 100% e il 200% dell’importo evaso.
Non si applicano sanzioni né confisca se la revisione è attivata spontaneamente prima dell’accertamento
Estinzione del reato e non punibilità (art. 112)
Il nuovo articolo introduce due istituti distinti:
estinzione del reato: pagamento completo e tempestivo prima del dibattimento → consente la chiusura del procedimento
non punibilità: ravvedimento operoso in assenza di aggravanti gravi e prima dell’attività ispettiva → non si applica la confisca
Effetti pratici
Le nuove norme chiariscono meglio il confine tra illecito penale e amministrativo, incentivano la regolarizzazione volontaria e riducono il contenzioso, promuovendo un sistema doganale più collaborativo ed efficace.
Allegato | Dimensione |
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Sanzioni doganali post riforma 2024.pdf | 186.82 KB |
Circolare dogane 14-2025.pdf | 274.76 KB |