D. Lgs. 12 giugno 2025, N. 81 – Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie – Modifiche al D. Lgs. 26 settembre 2024, N.141

D. Lgs. 12 giugno 2025, N. 81 – Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie – Modifiche al D. Lgs. 26 settembre 2024, N.141, recante "Disposizioni nazionali complementari al Codice Doganale dell’unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi"


 in allegato la circolare n. 14/2025 del 17.6.2025 della Direzione dell’ADM di cui all’oggetto e lo "Schema correttivo", attualmente all’esame delle Commissioni parlamentari, interviene in maniera significativa sull’assetto previgente: in particolare modifica l’impianto delle sanzioni e potenzia gli istituti deflattivi ispirati alla logica della “compliance” collaborativa.  

Di seguito la bozza attualmente in discussione.

Riforma sanzioni doganali 2024 (D.lgs. 141/2024)

Obiettivi principali:
proporzionalità tra violazione e sanzione, semplificazione del sistema sanzionatorio, incentivi alla “compliance” collaborativa.

 

Nuove soglie penali (art. 88)

Tipologia di tributo                 Fascia intermedi                 Soglia aggravante         Sanzione

dazi doganali                       da 50.000 a 100.000 euro       oltre 100.000 euro          multa e reclusione fino a 3 anni

IVA, accise e tributi minori  da 200.000 a 500.000 euro   oltre 500.000 euro.     multa e reclusione fino a 3 anni

 

Le nuove soglie distinguono chiaramente tra dazi (risorsa UE) e tributi interni, secondo una logica di selettività e proporzionalità.

Sanzioni amministrative attuali (art. 96)

Tipologia di tributo                        Soglia per applicazione amministrativa

dazi doganali                                  fino a 10.000 euro

IVA, accise e tributi minori            fino a 100.000 euro

La sanzione è compresa tra il 100% e il 200% dell’importo evaso.
Non si applicano sanzioni né confisca se la revisione è attivata spontaneamente prima dell’accertamento

 

Estinzione del reato e non punibilità (art. 112)

Il nuovo articolo introduce due istituti distinti:

estinzione del reato: pagamento completo e tempestivo prima del dibattimento → consente la chiusura del procedimento
non punibilità: ravvedimento operoso in assenza di aggravanti gravi e prima dell’attività ispettiva → non si applica la confisca

 

Effetti pratici

Le nuove norme chiariscono meglio il confine tra illecito penale e amministrativo, incentivano la regolarizzazione volontaria e riducono il contenzioso, promuovendo un sistema doganale più collaborativo ed efficace.

Allegato Dimensione
Sanzioni doganali post riforma 2024.pdf 186.82 KB
Circolare dogane 14-2025.pdf 274.76 KB