ADM - Circolare N. 24 / 2025 - D. Lgs. 26 settembre 2024, N.141 – «Disposizioni nazionali complementari al Codice Doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di Accise di altre Imposte Indirette sulla produzione e sui consumi»
ADM - Circolare N. 24 / 2025 - D. Lgs. 26 settembre 2024, N.141 – «Disposizioni nazionali complementari al Codice Doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di Accise di altre Imposte Indirette sulla produzione e sui consumi» -
Allegato 1 – Disposizioni Nazionali Complementari Al Codice Doganale Dell’unione – Determinazione Direttoriale 16914/Ru Del 25/07/2025 – Manifesto Di Carico – Chiarimenti (Articoli 61 E 62)
Vi inoltriamo in allegato la circolare n. 24/2025 a prot. n. 0580353U del 10.9.2025 della Direzione dell’ADM di cui all’oggetto.
Di seguito trovate lo schema dei chiarimenti operativi, trattati dalla citata circolare della Direzione Centrale dell’ADM, riferiti all’esenzione dall’obbligo di trasmissione del manifesto merci in arrivo e in partenza.
1. Provviste e dotazioni di bordo – Manifesto merci in partenza (MMP)
- L’art. 74 DNC stabilisce che la dichiarazione di esportazione è prova dell’imbarco di provviste e dotazioni di bordo.
- Le provviste, una volta concluse le formalità doganali di esportazione, restano in posizione doganale unionale e non sono soggette a ulteriori vincoli doganali.
- Il MMP va presentato e costituisce prova dell’imbarco delle provviste esenti IVA (art. 8-bis DPR 633/1972).
- Non occorre presentare il manifesto merci in arrivo (MMA) per le giacenze già imbarcate nei porti unionali.
2. Semplificazioni procedurali
-Restano valide le modalità nazionali già disciplinate (circ. 18/D/2010 e nota 43290/2019):
§ memorandum di imbarco - dichiarazione di esportazione cumulativa.
Utilizzabili solo in Italia e nei casi in cui, per tempi ristretti o natura delle operazioni, non sia possibile presentare l’EX-A al momento dell’imbarco.
3. Categorie esentate dalla presentazione del manifesto
-Navi da diporto: tutte, senza distinzione di lunghezza.
-Navi da crociera: non rientrano tra le esentate; devono presentare MMA solo se sbarcano merci non unionali.
-Altre esenzioni: merci scaricate/ricaricate sullo stesso mezzo, merci scortate da T1 o T2L in particolari regimi (RSS, cabotaggio), beni privati a seguito di passeggeri.
4. Altri casi
-Per dichiarazioni di esportazione non cumulative, quando non è possibile presentare il MMP, restano valide le procedure “attualmente in uso” per attestare l’uscita (es. visto uscire su EX-A).
-Per carburanti e prodotti soggetti ad accise (alcolici, tabacchi, oli lubrificanti) la circolare non modifica le regole già vigenti: continuano ad applicarsi le disposizioni fiscali esistenti (incluse le Risoluzioni n. 1/D e 69/E del 13.06.2017 per il carburante destinato alle imbarcazioni).
Allegato | Dimensione |
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ItaliaOggi 12.9.25 Prova di imbarco. Manifesto merci in partenza .pdf | 248.61 KB |
ADM Circolare 24-2025.pdf | 152.6 KB |