Pubblicato il nuovo TULD sulla G.U. Art. 74: Provviste e dotazioni di bordo

7 ottobre 2024 

238/dp/24 

Oggetto: Pubblicato il nuovo TULD sulla G.U. Disposizioni nazionali complementari al Codice Doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi - Art. 74: Provviste e dotazioni di bordo

Vi informiamo che è stato pubblicato sulla G.U. del 03.10.2024 n. 232, il DLgs 141/2024 recante disposizioni nazionali complementari al CDU, ovvero il nuovo codice che abroga e sostituisce il T.U.L.D. 

Osservando quanto concerne il settore dei provveditori navali, a cui è dedicato l'art. 74 del Titolo IV - Capo III, Provviste e dotazioni di bordo delle navi e degli aeromobili, non si riscontrano criticità significative. 

Le nuove disposizioni normative risultano essere in linea con le pratiche attuali e non richiedono modifiche sostanziali ai processi esistenti. 

L’art. 74 sostituisce gli artt. dal 252 al 274 del TULD rimanendo sostanzialmente invariata la definizione di dotazioni e provviste di bordo: 

1) dotazioni di bordo: macchinari, attrezzi , arredi e altri oggetti utilizzabili più volte, destinati al funzionamento o all’ornamento di navi o aeromobili; 

2) provviste di bordo : merci utilizzate a bordo di navi o aeromobili per il normale funzionamento e la manutenzione, inclusi consumabili per equipaggio e passeggeri.

Viene richiamato, come chiarisce l’art. 269 del CDU, che le provviste e dotazioni non sono considerate esportazioni anche se la dichiarazione di esportazione deve essere presentata come prova dell’avvenuto imbarco. 

Mentre l’art. 254 individuava nell’elemento della partenza il requisito essenziale che attribuisce ai destinatari il diritto all’esenzione dal pagamento dei diritti doganali per le provviste di bordo, tale diritto non è più previsto nel nuovo codice nazionale che sancisce il principio stabilito dalla Corte di Cassazione del “disarmo attivo” (sentenza 28/02/2020 n. 5482). 

Relativamente al nostro settore per contro si riscontra: 

1) l’art. 3 - disciplina le sanzioni in materia di accise- una criticità in quanto sostanzialmente lascia invariate le sanzioni ed i limiti quantitativi per il contrabbando dei prodotti in accisa (es. tabacchi da chilogrammi convenzionali 10 a chilogrammi convenzionali 15). Laddove le ammende di € 5,00 a grammo convenzionale, quindi di € 50.000,00 per cassa di sigarette violano il principio di proporzionalità sancito dal CDU. 

2) la revisione del sistema sanzionatorio in materia di dogane, accise e tabacchi interviene sul sistema sanzionatorio penale e amministrativo posto a tutela dell’accertamento e del pagamento delle imposte sulla produzione e sui consumi, prevedendo: - l’introduzione di un nuovo delitto di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui tabacchi lavorati e di un nuovo illecito amministrativo di vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita; - l’applicazione della confisca allargata anche in relazione ai più gravi reati in materia di accise; - la depenalizzazione di alcune ipotesi di minore gravità. 

Le sanzioni amministrative consistono nel pagamento di una sanzione dal 100% al 200% salvo la previsione di esenzioni e eccezioni. 

Le sanzioni penali richiedono la presenza di una somma di diritti evasi superiori a € 10.000,00 e di altre circostanze aggravanti. In allegato trovate il testo completo della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.232/24.

 

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